Testo integrale della Legge Regionale che regolamenta l’esercizio dei Bed and Breakfast nel Lazio e a Roma e, di seguito, del relativo decreto attuativo.
Recentemente è stata approvata la nuova Legge Regionale di regolamentazione, mentre il decreto attuativo contenuto in questa pagina è ancora valido.

REGIONE LAZIO
Legge regionale n° 18 del 29 maggio 1997


Norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie.



Sommario:

Art. 1 . Finalità

Art. 2. Definizione delle strutture ricettive

Art. 3. Requisiti igienico-sanitari ed edilizi

Art. 4. Requisiti strutturali e funzionali minimi

Art. 5. Servizi complementari e accessori

Art. 6. Classificazione

Art. 7. Attestato di classificazione ed autorizzazione all’esercizio

Art. 8. Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione

Art. 9. Variazione della classificazione

Art. 10. Diffida, sospensione e revoca dell’autorizzazione amministrativa

Art. 11. Sospensione temporanea dell’attività, cessazione

Art. 12. Tariffe

Art. 13. Obblighi del titolare

Art. 14. Sanzioni amministrative

Art. 15. Vigilanza e controlli

Art. 16. Norma transitoria

Art. 17. Abrogazione di norme

Art. 18. Dichiarazione d’urgenza



TABELLA "A"

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER GLI ESERCIZI DI AFFITTACAMERE


TABELLA "B"

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER GLI OSTELLI PER LA GIOVENTU'


TABELLA "C"

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LE CASE PER FERIE





Norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie.
(B.U. 10 giugno 1997, n. 16 - S.O. n. 3).

Capo I .
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (Finalità).

 

1. La Regione , in conformità ai principi contenuti nella legge 17 maggio 1983, n. 217, detta norme per la classificazione e la disciplina degli esercizi di affittacamere degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie.

Art. 2. (Definizione delle strutture ricettive).

 

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive gestite da privati, composte da non più di sei camere, con un massimo di dodici posti letto, ammobiliate, ubicate in non più di due appartamenti nello stesso stabile, nei quali sono offerti alloggio ed eventualmente servizi complementari.

2. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e degli eventuali accompagnatori di gruppi di giovani.

3. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, non superiore a novanta giorni, di persone o gruppi di persone e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da altri enti o aziende per l’ospitalità dei propri dipendenti e loro familiari.

4. Le strutture ricettive di cui ai commi 2 e 3 possono essere realizzate in immobili destinati ad abitazione collettiva.

 

Capo II .
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Art. 3. (Requisiti igienico-sanitari ed edilizi)

 

1. Le strutture ricettive di cui all’articolo 2 devono avere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dai regolamenti comunali per i locali di civile abitazione ed idonei dispositivi di sicurezza secondo le disposizioni vigenti.

Art. 4. (Requisiti strutturali e funzionali minimi).

 

1. Le strutture ricettive di cui all’articolo 2 devono avere i requisiti strutturali e funzionali minimi di cui alle tabelle contenute negli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante della presente legge.

2. Con delibera di Giunta regionale possono essere periodicamente sottoposte a revisione o modifica le tabelle di cui al comma 1.

Art. 5. (Servizi complementari e accessori).

 

1. Gli esercizi di affittacamere possono offrire i seguenti servizi complementari:

 

a. pulizia dei locali;
b. fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione;
c. uso della cucina;
d. somministrazione della piccola colazione e/o dei pasti e delle bevande.



5. Gli ostelli per la gioventù possono offrire:

 

a. una cucina comune per la preparazione dei pasti da parte degli ospiti;
b. un servizio di mensa;
c. un servizio di tavola calda o self-service:
d. un servizio di lavanderia e di stireria self-service;
e. un servizio di deposito bagagli.



6. Le case per ferie possono offrire:

 

a. punti di cottura per uso autonomo da parte degli ospiti;
b. somministrazione dei pasti e delle bevande.

Art. 6. (Classificazione).

 

1. Le strutture ricettive di cui all’articolo 2 sono classificate sulla base dei requisiti funzionali e strutturali minimi indicati dall’articolo 4.

2. La classificazione è obbligatoria e deve essere indicata nell’autorizzazione amministrativa all’esercizio, negli stampati pubblicitari e nelle tabelle di cui all’articolo 12, comma 5, esposte nei locali.

3. Gli ostelli per la gioventù e le case per ferie sono classificate in un’unica categoria.

4. Gli esercizi di affittacamere sono classificati nelle categorie I, II e III, tenendo conto, oltre che dei requisiti posseduti e dei servizi complementari offerti, di ulteriori elementi indicati in apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

Capo III .
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI


Art. 7. (Attestato di classificazione ed autorizzazione all’esercizio).

 

1. L ’autorizzazione amministrativa all’esercizio delle strutture ricettive di cui all’articolo 2 è concessa dal Comune, previo attestato di classificazione e parere rilasciati dall’Azienda Provinciale per il Turismo.


2. Ai fini dell’attestato di classificazione e della autorizzazione, il proprietario o il gestore della struttura ricettiva interessata deve presentare all’Azienda Provinciale per il Turismo ed al Comune competenti per territorio domanda in carta legale, da cui risulti:

 

a. generalità del richiedente;
b. ubicazione dei locali destinati all’attività;
c. numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
d. descrizione dettagliata dell’arredamento;
e. descrizione dettagliata dei servizi offerti, ivi compresi quelli complementari ed accessori;
f. periodo di esercizio dell’attività;
g. possesso dei requisiti previsti dall’articolo 11 del Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto legge 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

 

8. Alla domanda di cui al comma 2 debbono essere allegati i seguenti documenti:

 

a. planimetria dell’immobile firmata da un tecnico iscritto all’albo professionale;
b. certificato sanitario dell’azienda unità sanitaria locale competente per territorio;
c. atti comprovanti la disponibilità dei locali;
d. dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante la conformità della struttura e della impiantistica alle norme vigenti;
e. certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese turistiche di cui all’articolo 6 della legge n. 217 del 1983 del gestore dell’esercizio, limitatamente agli affittacamere ed agli ostelli per la gioventù;
f. ricevute comprovanti il pagamento delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti;
g. regolamento interno della struttura, da esporre all’ingresso dell’immobile e in ogni camera, limitatamente agli ostelli per la gioventù;
h. certificazione inerente la costituzione e le finalità dell’ente pubblico, dell’associazione o l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche o dell’ente religioso gestore, limitatamente alle case per ferie;
i. tariffe minime e massime che si intendono praticare, riferite a ciascun servizio, comprensive di IVA.



10. L’Azienda Provinciale per il Turismo, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3 e degli accertamenti effettuati tramite apposito sopralluogo, trasmette al comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l’attestato di classificazione ai sensi dell’articolo 6, con indicazione, per gli esercizi di affittacamere, della categoria attribuita, e un motivato parere concernente l’autorizzazione amministrativa all’esercizio della struttura ricettiva.

11. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento del parere da parte dell’Azienda Provinciale per il Turismo, il Comune provvede in merito all’autorizzazione amministrativa, indicando la categoria di classificazione, nonché, il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi autorizzati.

12. Il provvedimento di autorizzazione è comunicato alla Azienda Provinciale per il Turismo.

13. L’autorizzazione si intende rinnovata di anno in anno, alle condizioni originarie, previo pagamento delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti.

Art. 8. (Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione).

 

1. Coloro i quali nella casa in cui abitano offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, non sono tenuti a richiedere al Comune l’autorizzazione amministrativa ai sensi dell’articolo 7.

2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.

3. Coloro che intendono esercitare questa attività devono comunque comunicare preventivamente all’Azienda Provinciale per il Turismo competente per territorio l’avvio dell’attività, dichiarando, con apposita autocertificazione in carta legale, gli elementi di cui all’articolo 7, comma 2, per comprovare l’esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 3.

4. L’Azienda Provinciale per il Turismo provvede ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell’idoneità all’esercizio dell’attività.

5. Le strutture di cui al presente articolo, ritenute idonee, sono inserite in uno specifico elenco del quale l’Azienda Provinciale per il Turismo cura la diffusione.

Art. 9. (Variazione della classificazione).

 

1. Nel caso in cui si verifichino mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione originaria delle strutture di cui all’articolo 2, deve essere richiesta all’Azienda Provinciale per il Turismo la variazione dell’attestato di classificazione.

2. La variazione di cui al comma 1 è comunicata dall’ Azienda Provinciale per il Turismo al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione amministrativa all’esercizio, ai fini della conseguente rettifica del provvedimento.

Art. 10. (Diffida, sospensione e revoca dell’autorizzazione amministrativa).

 

1. L 'autorizzazione amministrativa all'esercizio di affittacamere, di casa per ferie e di ostello per la gioventù può essere revocata dal comune, anche su segnalazione dell'Azienda Provinciale per il Turismo o della azienda unità sanitaria locale competenti per territorio, nei seguenti casi:

 

a. venir meno del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con r.d.l. n. 773 del 1931, da parte del titolare;

b. attività difforme dagli scopi per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa.


3. Qualora il comune rilevi irregolarità diverse da quelle indicate dal comma 1, diffida a rimuovere le irregolarità stesse entro un termine non superiore a dieci giorni e, in caso di persistenza, procede alla sospensione della autorizzazione amministrativa per un periodo non superiore a sei mesi. Decorso inutilmente tale periodo, il comune procede alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.

4. Il provvedimento di sospensione temporanea e di revoca dell'autorizzazione amministrativa sono comunicate alla Azienda Provinciale per il Turismo.

Art. 11. (Sospensione temporanea dell'attività, cessazione).

 

1. Il titolare dell'autorizzazione amministrativa che intende sospendere temporaneamente l'esercizio, deve darne preventiva comunicazione al Comune e all'Azienda Provinciale per il Turismo. La sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal Comune per comprovati motivi per ulteriori sei mesi. Decorso tale termine, l'attività si considera definitivamente cessata.

2. Nel caso di cessazione definitiva dell'attività il titolare dell'autorizzazione amministrativa deve darne comunicazione all'Azienda Provinciale per il Turismo ed al Comune.

Art. 12. (Tariffe).

 

1. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284, entro il 1° ottobre di ogni anno, i gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 devono comunicare all'Azienda Provinciale per il Turismo le tariffe che intendono praticare l'anno successivo, comprensive di I.V.A., relative a ciascun servizio offerto o alla somma di più servizi, ivi compresi quelli complementari ed accessori.

2. La mancata comunicazione delle tariffe entro il termine indicato implica l'automatica conferma di quelle in vigore.

3. In caso di variazione della classificazione durante il corso dell'anno o di sostituzione del gestore della struttura ricettiva, può procedersi, entro un mese dall'avvenuta variazione, a nuova comunicazione delle tariffe da valere per il restante corso dell'anno.

4. Le tariffe comunicate all'Azienda Provinciale per il Turismo devono essere vidimate dall'Azienda stessa.

5. Prima della riapertura dell'esercizio o prima dell'inizio del nuovo anno, il gestore, sulla base delle tariffe comunicate e vidimate dall'Azienda Provinciale per il Turismo, deve compilare la "tabella dei prezzi", secondo un modello predisposto dalla Regione Lazio. Tale tabella è depositata presso l'Azienda Provinciale per il Turismo, in duplice esemplare, ed è esposta in luogo visibile nella struttura ricettiva, a disposizione degli ospiti e delle autorità vigilanti.

6. Il gestore deve, altresì, compilare, su apposito modello predisposto dalla Regione, il "cartellino prezzi" da tenere esposto in ciascuna camera.

7. Qualsiasi pubblicazione che riporti i prezzi delle strutture ricettive regolamentate dalla presente legge deve fare riferimento alle tabelle di cui al comma 5.

Art. 13. (Obblighi del titolare).

 

1. I gestori delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, sono tenuti ad attenersi alle disposizioni di Pubblica Sicurezza relative alla denuncia delle persone alloggiate e alle vigenti norme in materia fiscale e tributaria.

2. I gestori delle strutture devono, altresì, presentare, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, all'Azienda Provinciale per il Turismo competente per territorio i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico secondo le vigenti disposizioni in materia.

Art. 14. (Sanzioni amministrative).

 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge sono punite, oltre che con le sanzioni previste dalle leggi statali, con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

 

a. esercizio abusivo dell'attività: da un minimo di 3 milioni ad un massimo di 15 milioni;

b. applicazione di tariffe non autorizzate: da un minimo di 1 milione ad un massimo di 5 milioni;

c. superamento della capacità ricettiva autorizzata: da un minimo di 500.000 ad un massimo di 2,5 milioni;

d. mancata esposizione della "tabella dei prezzi" o del "cartellino dei prezzi": da un minimo di 300.000 ad un massimo di 1,5 milioni;

e. errata o incompleta pubblicizzazione della categoria di classificazione, delle tariffe dell'esercizio e delle caratteristiche strutturali e funzionali: da un minimo di 300.000 ad un massimo di 1,5 milioni.


6. Oltre alle sanzioni di cui al comma 1, il Sindaco può disporre il sequestro di eventuali pubblicazioni errate, non veritiere o ingannevoli.

Art. 15. (Vigilanza e controlli).

 

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dai Comuni e dall'Azienda Provinciale per il Turismo competenti per territorio.

2. Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modificazioni.

 


Capo IV .
DISPOSIZIONI FINALI


Art. 16. (Norma transitoria).

 

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende Provinciali per il Turismo provvedono alla ricognizione delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 già operanti nei rispettivi ambiti territoriali e invitano i gestori delle strutture stesse ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro i successivi centottanta giorni.

2. Fino alla data del rilascio dell'attestato di classificazione e dell'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 7, e, comunque, non oltre la scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 1, le predette strutture ricettive proseguono la relativa attività secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 1 per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge, le strutture ricettive che non hanno adempiuto a tale obbligo, non possono proseguire la propria attività.

Art. 17. (Abrogazione di norme).

 

1. Sono abrogate tutte le norme contenute nelle leggi regionali incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 18. (Dichiarazione d'urgenza).

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Tabella "A"

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER GLI ESERCIZI DI AFFITTACAMERE

 

1. Camere da letto, aventi accesso indipendente da altri locali e non più di tre posti letto ciascuna arredate con:

 

a. letto, comodino, lampada e sedia per persona;
b. armadio;
c. specchio e presa di corrente;
d. cestino per rifiuti.


5. Un servizio igienico ogni sei posti letto, in caso di camere prive di bagni completi annessi, con:

 

a. water;
b. bidet;
c. lavabo;
d. vasca o doccia;
e. specchio e presa di corrente;
f. chiamata di allarme;
g. fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e di riscaldamento.


Tabella "B"

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER GLI OSTELLI PER LA GIOVENTU'

 

1. Camere da letto, distinte per uomini e donne, aventi non più di sei posti letto ciascuna, anche sovrapposti del tipo a castello, arredate con:

 

a. letto, comodino, lampada e sedia per persona;
b. armadio, suddiviso in scomparti per persona;
c. specchio e presa di corrente;
d. tavolo scrittoio;
e. cestino per rifiuti.


6. Un servizio igienico ogni otto posti letto, in caso di camere prive di bagni completi annessi, e comunque almeno uno per ogni piano, con:

 

a. water;
b. bidet;
c. lavabo;
d. specchio e presa di corrente;
e. doccia;
f. chiamata di allarme.


7. Le docce possono essere ubicate, separatamente dai servizi di cui ai punti da 1) a 4), in appositi locali, distinti per uomini e donne, in ragione di una ogni dieci posti letto.

8. Locali polifunzionali per il soggiorno con una superficie complessiva non inferiore a metri 0,50 per ogni posto letto.

9. Pulizia dei locali di cui alle lettere a) e c) ogni giorno e dei locali di cui alla lettera b) due volte al giorno.

10. Fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione una volta alla settimana e ad ogni cambio ospite.

11. Fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e di riscaldamento.
12. Servizio telefonico ad uso comune.

13. Cassetta di pronto soccorso secondo le indicazioni dell'Azienda unità sanitaria locale


Tabella "C"

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LE CASE PER FERIE

 

1. Camere da letto aventi non più di quattro posti letto ciascuna, arredate con:

 

a. letto, comodino, lampada e sedia per persona;
b. armadio;
c. specchio e presa di corrente;
d. cestino per rifiuti.


5. Un servizio igienico ogni sei posti letto, in caso di camere prive di bagni completi annessi, e comunque almeno uno per ogni piano, con:

 

a. water;
b. bidet;
c. lavabo;
d. specchio e presa di corrente;
e. vasca o doccia;
f. chiamata di allarme.


7. Cucina.

8. Sala da pranzo.

9. Sala di soggiorno.

10. Pulizia giornaliera dei locali.

11. Fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione una volta alla settimana e ad ogni cambio di ospite.

12. Fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e di riscaldamento.

13. Servizio telefonico ad uso comune.

14. Cassetta di pronto soccorso secondo le indicazioni dell'Azienda unità sanitaria locale;

15. Somministrazione di piccola colazione.


REGIONE LAZIO
Regolamento di attuazione n° 160 del 3 febbraio 1998

Regolamento:

  DETERMINAZIONI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO IN ATTUAZIONE DELLA L.R. n.° 18 DEL 29.5.97

1 - FINALITA' E DEFINIZIONE DELE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE

2 - DESTINAZIONI D’USO DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE, VINCOLO DI DESTINAZIONE E COMPATIBILITA' URBANISTICA.

3 - REQUISITI DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE

4 - SERVIZI OFFERTI E CLASSIFICAZIONE

5 - ESERCIZIO SALTUARIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE.

6 - ADEMPIMENTI IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA DELLE ATTIVITA' EXTRA-ALBERGHIERE.

7 - ART.16 DELLA L.R. N°18/97 - nota a chiarimento.



DETERMINAZIONI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO IN ATTUAZIONE DELLA L.R. n.° 18 DEL 29.5.97




Per una facile consultazione della Legge Regionale in oggetto da parte degli interessati si espongono in breve le seguenti premesse esplicative:

 

Chi intende esercitare l’attività di AFFITTACAMERE, valutata la rispondenza dell’immobile alle caratteristiche di cui all’art. 2, comma 1, peraltro esplicitate nei successivi punti 1, 2, 3 e 4.1 del presente allegato, dovrà:

1. Acquisire la documentazione da allegare alla domanda consistente in:

 

a. planimetria immobile con eventuali aree o spazi di pertinenza firmata da un unico iscritto all’albo professionale (scala 1:100 o 1:50 con indicazione della SU = superficie utile vani superficie utile vani, l’altezza, il n. posti letto, le aree di pertinenza);
b. certificato sanitario dell’azienda USL competente per territorio;
c. atti comprovanti la disponibilità dei locali (compravendita, locazione o altro, con atto di assenso a firma autentica della proprietà se diversa dal richiedente);
d. dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante la conformità della struttura e dell’impiantistica della/e unità, alle normative vigenti;
e. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio);
f. ricevute comprovanti il pagamento delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti;
g. tabella con le tariffe min. e max che si intendono praticare, riferite a ciascun servizio, comprensive di I.V.A., firmate dal richiedente.


2. Predisporre la domanda da inviare contestualmente al Comune di appartenenza ed all’A.P.T. (Azienda di Promozione Turistica) competente per territotio, secondo i contenuti di cui all’art. 7, comma 2 della l.R. 18/97 (vedi il fac-simile di cui al successivo punto 5 del presente allegato).

Chi intende esercitare l’attività di OSTELLO PER LA GIOVENTU' , valutata la rispondenza dell’immobile alle caratteristiche di cui all’art. 2, comma 2, peraltro esplicitate nei successivi punti 1, 2, 3 e 4.2 del presente allegato, dovrà:

 

1. Acquisire la documentazione da allegare alla domanda consistente in:

 

a. planimetria immobile firmata da un tecnico iscritto all’albo professionale (scala 1:100 o 1:50 con indicazione della SU = superficie utile vani, l’altezza, il n. depositi letto, le aree di pertinenza);
b. certificato sanitario dell’azienda USL competente per territorio;
c. atti comprovanti la disponibilità dei locali (compravendita, locazione o altro, con atti di assenso a firma autentica della proprietà se diversa dal richiedente);
d. dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante la conformità della struttura e dell’impiantistica dell’immobile, alle norme relative al superamento barriere architettoniche, alla sicurezza degli impianti ed all’antincendio;
e. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio);
f. ricevute comprovanti il pagamento della tassa di concessione previste dalle norme vigenti;
g. regolamento interno della struttura da esporre all’ingresso dell’immobile ed in ogni camera;
h. tabella con le tariffe che si intendono praticare, riferite a ciascun servizio, comprensive di I.V.A., firmata dal richiedente.


2. Predisporre la domanda da inviare contestualmente al Comune di appartenenza ed all’A.P.T. competente per territorio, secondo i contenuti di cui all’art.7, comma 2 della L.R. 18/97 (vedi il fac-simile di cui al successivo punto 5 del presente allegato).

Chi intende esercitare l’attività di CASA PER FERIE, valutata la rispondenza dell’immobile alle caratteristiche di cui all’art.2, comma 3, peraltro esplicitate nei successivi punti 1,2,3 e 4.3 del presente allegato, dovrà:

 

 

 

1. Acquisire la documentazione da allegare alla domanda consistente in:

 

a. planimetria immobile firmata da un tecnico iscritto all’albo professionale (scala 1:100 o 1:50 con indicazione della SU = superficie utile vani, l’altezza, il n. dei posti letto, le aree di pertinenza);
b. certificato sanitario dell’azienda USL competente per territorio;
c. atti comprovanti la disponibilità dei locali (compravendita, locazione o altro, con atti di assenso a firma autentica della proprietà se diversa dal richiedente);
d. dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante la conformità della struttura e dell’impiantistica alle norme vigenti;
e. ricevute comprovanti il pagamento della tasse di concessione previste dalle norme vigenti;
f. certificazione inerente la costituzione e le finalità dell’Ente Pubblico, dell’Associazione o l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche o del’Ente Religioso gestore;
g. tabella con le tariffe min. e max. che si intendono praticare, riferite a ciascun servizio, comprensive di I.V.A., firmata dal richiedente;
h. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che specifichi e circoscriva la categoria e/o tipo di utenti cui è rivolta l’ospitalità;
i. atto costitutivo ed eventuale statuto (per le sole Associazioni senza scopo di lucro).


2. Predisporre la domanda da inviare contestualmente al Comune di appartenenza ed all’A.P.T. competente per territorio, secondo i contenuti di cui all’art. 7, comma 2 della L.R. 18797 (vedi il fac-simile di cui al successivo punto 5 del presente allegato).

Coloro che già possseggono autorizzazione all’esercizio per le attività di cui trattasi devono fare riferimento alla NORMA TRANSITORIA di cui all’art. 16 della L.R. 18/97, ovvero uniformarsi agli adempimenti di cui al comma 2, dell’art. 7, entro e non oltre i 270 giorni a decorrere dall’11/6/97 (data di entrata in vigore della Legge Reg.le):

Premesso quanto sopra, viene di seguito esposto in 8 (otto) punti quanto ritenuto necessario per la correttta applicazione della L.R. n. 18/97, principalmente per la classificazione delle attività di affittacamere, come previsto dall’art. 6 della L.R. 18/97, ma anche per dettare criteri di indirizzo e di coordinamento relativi alle previste tipologie di strutture extra-alberghiere, rivolti sia agli enti preposti all’applicazione della Legge Reg.le, sia all’utenza che ha mostrato grande interesse per le tipologie proposte, in concomitanza con l’imminente evento giubilare del 2000.

1 - FINALITA' E DEFINIZIONE DELE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE




La normativa di cui alla Legge Regionale n°18/97, disciplina gli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie, in conformità dei principi contenuti nella Legge quadro sul turismo (Legge n° 217 del 17.5.83), nel territorio della Regione Lazio, secondo le seguenti definizioni di cui all’art.6 della L. n° 217/83:

 

1.1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive extra-alberghiere gestite da privati, composte da non più di 6 camere ammobiliate, con un massimo di 12 posti letto, ubicate in non più di due appartamenti, siti nello tesso stabile, nei quali sono offerti allogggio ed eventualmente servizi complementari.

- Per stabile od immobile si intende il complessso di una o più unità immobiliari, situate anche su più livelli o piani e delimitate da spazi aperti o strade.
- Nel caso di due appartamenti dello stesso stabile, essi dovranno essere collegati tra loro funzionalmente anche attraverso scale condominiali, ballatoi, ascensori, corridoi, etc.
- L’attività di affittacamere può esssere esercitata in modo complementare rispetto l’esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria.
- Col termine "gestite", si intende dare la possibilità ai proprietari, agli affittuari ed ai titolari di altri diritti reali sugli appartamenti, di proporsi come affittacamere.
- Per quanto concerne lo svolgimento dell’esercizio saltuario di affittacamere, limitatamente all’alloggio e prima colazione di cui all’art.8 della L.R. n° 18797, ovvero del "Bed and Breakfast" , si rinvia la successivo punto 6.


1.2. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive organizzate per il soggiorno ed il pernottamento, per periodi di tempo limitati, di giovani e di eventuali accompagnatori di gruppi giovanili.
- Tali strutture possono essere anche al servizio di gruppi di giovani al di sotto dei 14 anni per periodi di vacanza estiva o invernale solo se provvisti di accompagnatore.
- Gli ostelli possono essere gestiti da soggetti privati, da enti pubblici, da enti a carattere morale o religioso e da associazioni a carattere nazionale operanti senza scopi di lucro nel campo del turismo sociale o giovanile, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive.
- In dette strutture il soggiorno non potrà avere una durata superiore ai 90 giorni.


1.3. Sono definite case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi di persone e gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, aventi personalità giuridica privata, operanti senza fini di lucro per il perseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti associati o assistiti e loro familiari.
- In dette strutture il soggiorno temporaneo non potrà avere una durata superiore ai 90 giorni.
- Nei casi in cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3. dove la gestione è diversa dalla proprietà, dovrà esssere prodotto un atto di assenso allo svolgimento dell’attività da parte del proprietario, unitamente alla documentazioe di cui all’art., comma 3, della L.R. n° 18/97.
- Nei casi di cui al punto 1.3, alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che specifichi e circoscriva la categoria e/o il tipo di utenti cui è rivolta l’ospitalità da parte degli Enti o Aziende; potranno essere ospitati in dette strutture anche dipendenti di altri Enti e/o Aziende e loro familiari previa apposita Convenzione da produrre all’A.P.T.; infine le domande di associazioni senza scopo di lucro, dovranno essere accompagnate dall’atto costitutivo ed eventuale statuto.
- La definizione "al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali" viene accomunata alla gestione da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro che si differenziano dai privati per gli adempimenti in materia contabile, fiscale e tributaria.

2- DESTINAZIONI D’USO DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE, VINCOLO DI DESTINAZIONE E COMPATIBILITA' URBANISTICA.




2.1. Gli esercizi di affittacamere, sia continuativi che saltuari, rispettivamente previsti dall’art.2 comma 1 ed all’art. 8 della L.R. n° 18/97, possono essere realizzati solo in unità immobiliari apparteneti allle seguenti categorie catastali:

A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A7 - A8 - A11


2.2. Gli ostelli per la gioventù e le case per ferie (art.2 commi 2 e 3 della L.R. n° 18/97) possono essere realizzati in immobili destinati ad abitazione collettiva (art.2, comma 4 della L.R. n° 17/97) appartenenti alla categoria catastale B1.

- Le case per ferie possono essere realizzate anche in unità immobiliari destinate ad abitazioni appartenenti alle categorie catastali riportate al punto 2.1.

2.3. Per poter utilizzare unità immobiliari appartenenti a categorie catastali diverse da quelle riportate nei punti precedenti per lo svolgimento di attività di affittacamere, case per ferie o ostelli per la gioventù, è necessaria la preventiva autorizzazione, concessione o documentazione equipollente comunale che autorizzi il cambio di destinazione d’uso nel rispetto dei regolamenti edilizi comunali e delle previsioni degli strumenti urbanistici regionali, comprensoriali e comunali.

2.4. Gli esercizi di affittacamere, gli ostelli per la gioventù e case per ferie che, ricadendo nelle casistiche di appartenenza alle categorie catastali pertinenti non debbono apportare modifiche alla destinazione d’uso, dovranno adempiere alle sole disposizioni amministrative previste dalla L. R. n° 18/97.

2.5. Secondo quanto previsto dall’art. 8 della Legge 217/83, gli ostelli per la gioventù sono soggetti alla disciplina del vincolo di destinazione che, secondo gli indirizzzi di programmazione regionale, devono vincolare l’immobile ove si svolge tale attività (specie se oggetto di contributi e/o finanziamenti statali e regionali) alla specifica destinazione d’uso di ostello, per una durata minima di 10 anni.

- Detto vincolo di destinazione può essere rimosso secondo quanto previsto dal 5° comma del citato art. 8.

3- REQUISITI DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE


3.1. Le strutture ricettive di cui all’art.2 e quelli di cui all’art.8 della L.R. n° 18/97 devono avere requisiti igienico-sanitari e di sicurezza nel rispetto delle normative vigenti e tutto quanto altro previsto dai regolamenti comunali per i locali di abitazione, nonché rispettare i seguenti requisiti minimi:

 

- superficie minima per camera doppia al netto di ogni locale accessorio = 14 mq;
- superficie minima per camera singola al netto di ogni locale accessorio = 8 mq;
- incremento minimo per un letto aggiunto di tipo tradizionale = 6 mq;
- incremento minimo per un letto aggiunto di tipo a castello = 1 mq;
- cubatura minima per camere con più di 3 posti letto = 7 mc per alloggiato e fino ad un massimo di 6 posti letto;
- altezza delle camere e vani ad uso comune = secondo le previsioni dei regolamenti comunali;
- inoltre, per gli ostelli per la gioventù e le case per ferie, dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:

 

• possesso dei requisiti di sicurezza dettati dalle D.M. del 9.4.94 pubblicato sulla G.U. n° 95 Serie generale del 26.4.94 concernente: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere";

• possesso dei requisiti per il superamento delle barriere architettoniche e per l’accessibilità di cui alla Legge 118/71, DPR 384/78, Legge 13/89, D.M. 236/89, Legge n° 104/97 e successive modifiche ed integrazioni;

• gli spazi dei locali polifunzionali devono essere non inferiore a 0,05 mq per ogni posto letto e superiore a 3 mq. ad alloggiato.


3.2. Le strutture ricettive di cui all’art.2 della L.R. n° 18/97 devono avere requisiti strutturali e funzionali minimi di cui alle tabelle A, B e C (parte integrante della Legge regionale) nonché rispettare le dimensioni di cui al precedente punto 3.1. tenuto conto che deve essere garantito il funzionale utilizzo delle camere (ovvero si deve poter accedere alle camere da letto destinate agli ospiti comodamente e senza dover attraversare altri vani, non ad uso comune, destinati ad altro ospitato).

3.3. Con la deliberazione di cui il presente allegato fa parte integrante, in ottemperanza del comma 2 dell’Art. 4 della L.R. n° 18/97, si intendono revisionate ed integrate le tabelle A, B e C con l’inserimento di cui ai dimensionamenti elencati al punto 3.1. ed ai servizi e dimensionamenti elencati al successivo punto 4.

4- SERVIZI OFFERTI E CLASSIFICAZIONE.


4.1. Gli esercizi di affittacamere possono offrire i servizi complementari ed accessori di cui al comma 1 dell’art.5 della L.R. n° 18/97 ed in particolare:

 

- l’uso della cucina, dove la stessa deve essere in apposito vano. É fatto divieto assoluto di usare fornelli o simili nelle camere;
- somministrazione della piccola (o prima) colazione e/o di pasti o bevande in apposito altro vano o nella cucina stessa; nel primo caso (uso esclusivo del vano a cucina) la superficie della cucina non dovrà essere inferiore a 6 mq. e la superficie del vano per i pasti non inferiore a 1 mq. per ogni persona alloggiata; nel secondo caso (uso promiscuo del vano cucina anche per il pasto) il vano cucina dovrà essere incrementato rispetto alla metratura di base (6 mq.) di un minimo di 0.50 mq. per ogni persona alloggiata;
- eventuali vani accessori ad uso comune avranno dimensionamento minimo non inferiore a 1 mq. per ogni persona alloggiata.



4.2. Gli ostelli della gioventù possono offrire i servizi complementari ed accessori di cui al comma 2 dell’art. 5 della L.R. n° 18/97 ed in particolare:

 

-uso della cucina comune per la preparazione di pasti da parte degli ospiti, in vani non inferiori a 8 mq. per un massimo di 16 alloggiati; vano per la consumazione dei pasti di metratura non inferiore a 0.50 mq. per alloggiato e comunque non inferiore a 3 mq. ad alloggiato; vani ad uso promiscuo (uso cucina e consumazione pasti) dove il vano cucina dovrà essere incrementato rispetto alla metratura di base (8 mq.) di un minimo di 0.50 mq. per ogni persona alloggiata;
-un servizio di mensa in sostituzione di quanto pevisto al punto 4.2.a) o complementare ad esso;
-un servizio di tavola calda o self-service in sostituzione del punto 4.2.a) o complementare ad esso, ed in sostituzione del punto 4.2.b) senza possibilità di complementarietà.



4.3. Le case per ferie possono offrire i servizi complementari ed accessori di cui al comma 3 dell’art. 5 della L.R. n°18/97.


4.4. La dotazione minima dei servizi igienici è quella di seguito elencata:

 

- n°1 ogni 6 posti letto per l’attività di affittacamere;
- n°1 ogni 8 posti letto per attività di case per ferie o ostello.
- l’eventuale arrotondamento è in eccesso (ad esempio un affittacamere con posti letto compresi tra 7 e 12 deve avere almeno 2 bagni).



4.5. Mentre gli ostelli per la gioventù e le case per ferie sono classificati in un’unica categoria secondo quanto stabilito dall’art.6 della L.R. n°18/97, gli esercizi di affittacamere sono classificati nelle categorie 1°, 2° e 3° tenendo conto, oltre che dei requisiti posseduti e dei servizi complementari offerti, di cui all’art.5, comma 1, della L.R. n° 18/97, anche di quanto previsto nelle seguenti tabelle di classificazione 4.5.1 e 4.5.2.


TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER ATTIVITA' DI AFFITTACAMERE
4.5.1. Dati quantitativi:

a. RAPPORTO PERCENTUALE DEI SERVIZI IGIENICI E NUMERO DEI POSTI LETTO:

 

A= n°sevizi igienici ............................
punteggi: < 20% = punti 0
B= n°posti letto ...............................
20% - 30% = punti 1
C= Ax100/B =.................................
% = ......... > 30% = punti 2



b. RAPPORTO TRA MQ. TOTALI E NUMERO DEI POSTI LETTO:

 

A= totale dei mq. utili ......................
punteggi:
B= n° dei posti letto < 8 mq. a posto letto
= punti 0
C= A/B mq .......... 9 -16 mq. a posto letto
= punti 1
> 16 mq. a posto letto = punti 2


Nei mq totali sono compresi i servizi e gli spazi comuni interni alla o alle unità immobiliari, ma esclusi eventuali servizi di ristorazione di cui al terzultimo paragrafo del punto 1.1.; eventuali spazi esterni di esclusiva pertinenza delle unità immobiliari come balconi, porticati, terrazze e simili vengono calcolate al 50% della loro superficie; giardini o aree di superficie non superiore alla metà della superficie interna vengono calcolati al 30% della loro superficie; giardini o aree di superficie superiore alla metà della superficie interna, (calcolati fino ad un massimo di 500 mq) vengono considerati al 20% della loro superficie.


c. RAPPORTO TRA MQ. UTILI DELLE CAMERE E NUMERO DEI POSTI LETTO:

 

A= mq utili delle camere ....................
punteggi:
B= n° posti letto .......................
< 7 mq. a posto letto = punti 0
C= A/B mq .....................
7 - 10 mq. a posto letto = punti 1
> 10 mq. a posto letto = punti 2



4.5.2. Dati qualitativi. Oltre che ad un buono stato di conservazione delle unity´ immobiliari poste al servizio della attività di affittacamere, che è elemento essenziale e comune a tutte le tre classsificazioni previste, viene valutato il possesso dei seguenti requisiti ed assegnato il relativo punteggio:

 

USI:
a. uso di vano cucina, uso di altri vani (sala TV, lettura, ...) a vano punti 1;
b. uso di vano accessorio per i pasti punti 2;
c. uso di parcheggi interni ogni 2 posti auto punti 1.
POSIZIONE:

a. posizione dell’attività: centrale o panoramica oppure a meno di 2Km da luoghi di interesse storico-artistico punti 3;
b. zona di pregio ben collegata o vicino a poli di interesse turistico e/o di attrezzature sportivo-ricreative punti 2;
c. zona semiperiferica tra periferia e centro punti 1;
d. altro punti 0.

TIPOLOGIA:
a. appartenente alle tipologie catastali A1, A7, A8 punti 3;
b. appartenente alle tipologie catastali A2, A3, A 11 punti 2;
c. appartenenti alle tipologie catastali A4, A5 punti 1.

STATO DI CONSERVAZIONE:
a. ottimo punti 2;
b. buono/discreto punti 1;
c. altro punti 0.

DOTAZIONE DI CAMERE E BAGNI E QUALITA' ARREDO:
a. di pregio e ottima qualità punti 4;
b. di media o buona qualità punti 3;
c. sufficienti punti 2.


La fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione una volta alla settimana oltre che ad ogni cambio di ospite nonchè la pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e, comunque almeno due volte la settimana, si intende compresa nei servizi minimi obbligatori e non costituiscono punteggio.
L’APT, competente per territorio, procede alla classificazione, nei tempi stabiliti, sommando i punteggi di cui ai precedenti punti 4.5.1 e 4.5.2 e classificando gli esercizi di affittacamere come segue in ordine di importanza decrescente:

 

III° categoria fino a punti 8 punti
II° categoria da 9 punti fino a 17
I° categoria oltre 17 punti


5- ESERCIZIO SALTUARIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE.


 

5.1. Il servizio offerto riconducibile al "Bed & Breakfast" dovrà essere classificato come tale e dovrà rispondere ai requisiti tecnici di cui ai precedenti punti ed in particolare al punto 4.1. nonché a quanto espresso nell’art. 8 della L.R. n° 18/97 per quanto riguarda i cibi e le bevande, salvo restando che queste ultime possono essere servite riscaldate.

5.2. Per la saltuarietà dell’attività dell’esercizio si dovrà prevedere un numero di giorni di inattività non inferiori ai 90 complessivi per anno. Tale autocertificazione è modificabile di anno in anno, a mezzo di comunicazione all’APT tramite raccomandata A/R da inviare entro il mese di gennaio, per l’anno in corso.

5.3. I soggetti interessati dovranno allegare alla domanda il certificato comunale di residenza anagrafica o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a dimostrazione di quanto previsto dall’art.8 primo comma, della L.R. 18/97; l’APT predispone un elenco degli esercizi saltuari di alloggio e prima colazione, aggiornato annualmente; in detto elenco, a richiesta degli interessati, potranno essere inseriti solo i nominativi ed i recapiti di associazioni, società o enti presso cui gli stessi sono iscritti, a salvaguardia della "privacy" del proprio nucleo familiare.

6- ADEMPIMENTI IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA DELLE ATTIVITA' EXTRA-ALBERGHIERE.



Le autorizzazioni all’esercizio di cui all’art. 7 della L.R. 18/97 e le domande d cui all’art. 8, sono soggette al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali previste dalla L.R. n°30 del 2.5.80 e con gli importi determinati alla voce 22 della tariffa annessa al D.L. 22.6.91 n.230 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla normativa vigente in materia fiscale.
A tale adempimento non è soggetto l'esercizio del B&B.

7- ART.16 DELLA L.R. N°18/97 - nota a chiarimento.




La normativa detta dall’art. 16 non riguarda le residenze turistico-alberghiere (residences) operanti alla data di entrata in vigoere della L.R. n° 18/97.
Pertanto dette attività preesistenti all’entrata in vigore della citata legge regionale, potranno continuare ad operare secondo i precedenti criteri di classificazione anche oltre la scadenza fissata di 180 giorni (comma 1) e comunque fino all’uscita di specifica normativa regionale.

 

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