Testo integrale della Legge Regionale che regolamenta l’esercizio dei Bed and Breakfast nel Lazio e a Roma e, di seguito, del relativo decreto attuativo.
Recentemente è stata approvata la nuova Legge Regionale di regolamentazione, mentre il decreto attuativo contenuto in questa pagina è ancora valido.
REGIONE LAZIO
Legge regionale n° 18 del 29 maggio 1997
Norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie.
Sommario:
Art. 1 . Finalità
Art. 2. Definizione delle strutture ricettive
Art. 3. Requisiti igienico-sanitari ed edilizi
Art. 4. Requisiti strutturali e funzionali minimi
Art. 5. Servizi complementari e accessori
Art. 6. Classificazione
Art. 7. Attestato di classificazione ed autorizzazione all’esercizio
Art. 8. Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione
Art. 9. Variazione della classificazione
Art. 10. Diffida, sospensione e revoca dell’autorizzazione amministrativa
Art. 11. Sospensione temporanea dell’attività, cessazione
Art. 12. Tariffe
Art. 13. Obblighi del titolare
Art. 14. Sanzioni amministrative
Art. 15. Vigilanza e controlli
Art. 16. Norma transitoria
Art. 17. Abrogazione di norme
Art. 18. Dichiarazione d’urgenza
TABELLA "A"
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER GLI ESERCIZI DI AFFITTACAMERE
TABELLA "B"
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER GLI OSTELLI PER LA GIOVENTU'
TABELLA "C"
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LE CASE PER FERIE
Norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie.
(B.U. 10 giugno 1997, n. 16 - S.O. n. 3).
Capo I .
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Finalità).
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1. La Regione , in conformità ai principi contenuti nella legge 17 maggio 1983, n. 217, detta norme per la classificazione e la disciplina degli esercizi di affittacamere degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie. |
Art. 2. (Definizione delle strutture ricettive).
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1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive gestite da privati, composte da non più di sei camere, con un massimo di dodici posti letto, ammobiliate, ubicate in non più di due appartamenti nello stesso stabile, nei quali sono offerti alloggio ed eventualmente servizi complementari.
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Capo II .
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Art. 3. (Requisiti igienico-sanitari ed edilizi)
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1. Le strutture ricettive di cui all’articolo 2 devono avere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dai regolamenti comunali per i locali di civile abitazione ed idonei dispositivi di sicurezza secondo le disposizioni vigenti. |
Art. 4. (Requisiti strutturali e funzionali minimi).
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1. Le strutture ricettive di cui all’articolo 2 devono avere i requisiti strutturali e funzionali minimi di cui alle tabelle contenute negli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante della presente legge.
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Art. 5. (Servizi complementari e accessori).
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1. Gli esercizi di affittacamere possono offrire i seguenti servizi complementari:
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Art. 6. (Classificazione).
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1. Le strutture ricettive di cui all’articolo 2 sono classificate sulla base dei requisiti funzionali e strutturali minimi indicati dall’articolo 4.
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Capo III .
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 7. (Attestato di classificazione ed autorizzazione all’esercizio).
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1. L ’autorizzazione amministrativa all’esercizio delle strutture ricettive di cui all’articolo 2 è concessa dal Comune, previo attestato di classificazione e parere rilasciati dall’Azienda Provinciale per il Turismo.
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8. Alla domanda di cui al comma 2 debbono essere allegati i seguenti documenti:
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Art. 8. (Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione).
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1. Coloro i quali nella casa in cui abitano offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, non sono tenuti a richiedere al Comune l’autorizzazione amministrativa ai sensi dell’articolo 7.
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Art. 9. (Variazione della classificazione).
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1. Nel caso in cui si verifichino mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione originaria delle strutture di cui all’articolo 2, deve essere richiesta all’Azienda Provinciale per il Turismo la variazione dell’attestato di classificazione.
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Art. 10. (Diffida, sospensione e revoca dell’autorizzazione amministrativa).
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1. L 'autorizzazione amministrativa all'esercizio di affittacamere, di casa per ferie e di ostello per la gioventù può essere revocata dal comune, anche su segnalazione dell'Azienda Provinciale per il Turismo o della azienda unità sanitaria locale competenti per territorio, nei seguenti casi:
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Art. 11. (Sospensione temporanea dell'attività, cessazione).
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1. Il titolare dell'autorizzazione amministrativa che intende sospendere temporaneamente l'esercizio, deve darne preventiva comunicazione al Comune e all'Azienda Provinciale per il Turismo. La sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal Comune per comprovati motivi per ulteriori sei mesi. Decorso tale termine, l'attività si considera definitivamente cessata.
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Art. 12. (Tariffe).
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1. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284, entro il 1° ottobre di ogni anno, i gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 devono comunicare all'Azienda Provinciale per il Turismo le tariffe che intendono praticare l'anno successivo, comprensive di I.V.A., relative a ciascun servizio offerto o alla somma di più servizi, ivi compresi quelli complementari ed accessori.
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Art. 13. (Obblighi del titolare).
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1. I gestori delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, sono tenuti ad attenersi alle disposizioni di Pubblica Sicurezza relative alla denuncia delle persone alloggiate e alle vigenti norme in materia fiscale e tributaria.
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Art. 14. (Sanzioni amministrative).
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1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge sono punite, oltre che con le sanzioni previste dalle leggi statali, con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
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Art. 15. (Vigilanza e controlli).
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1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dai Comuni e dall'Azienda Provinciale per il Turismo competenti per territorio.
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Capo IV .
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16. (Norma transitoria).
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1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende Provinciali per il Turismo provvedono alla ricognizione delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 già operanti nei rispettivi ambiti territoriali e invitano i gestori delle strutture stesse ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro i successivi centottanta giorni.
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Art. 17. (Abrogazione di norme).
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1. Sono abrogate tutte le norme contenute nelle leggi regionali incompatibili con le disposizioni della presente legge. |
Art. 18. (Dichiarazione d'urgenza).
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1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Tabella "A"
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER GLI ESERCIZI DI AFFITTACAMERE
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1. Camere da letto, aventi accesso indipendente da altri locali e non più di tre posti letto ciascuna arredate con:
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Tabella "B"
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER GLI OSTELLI PER LA GIOVENTU'
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1. Camere da letto, distinte per uomini e donne, aventi non più di sei posti letto ciascuna, anche sovrapposti del tipo a castello, arredate con:
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Tabella "C"
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LE CASE PER FERIE
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1. Camere da letto aventi non più di quattro posti letto ciascuna, arredate con:
REGIONE LAZIO
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Chi intende esercitare l’attività di AFFITTACAMERE, valutata la rispondenza dell’immobile alle caratteristiche di cui all’art. 2, comma 1, peraltro esplicitate nei successivi punti 1, 2, 3 e 4.1 del presente allegato, dovrà:
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Chi intende esercitare l’attività di OSTELLO PER LA GIOVENTU' , valutata la rispondenza dell’immobile alle caratteristiche di cui all’art. 2, comma 2, peraltro esplicitate nei successivi punti 1, 2, 3 e 4.2 del presente allegato, dovrà:
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1. Acquisire la documentazione da allegare alla domanda consistente in:
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Chi intende esercitare l’attività di CASA PER FERIE, valutata la rispondenza dell’immobile alle caratteristiche di cui all’art.2, comma 3, peraltro esplicitate nei successivi punti 1,2,3 e 4.3 del presente allegato, dovrà:
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1. Acquisire la documentazione da allegare alla domanda consistente in:
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Coloro che già possseggono autorizzazione all’esercizio per le attività di cui trattasi devono fare riferimento alla NORMA TRANSITORIA di cui all’art. 16 della L.R. 18/97, ovvero uniformarsi agli adempimenti di cui al comma 2, dell’art. 7, entro e non oltre i 270 giorni a decorrere dall’11/6/97 (data di entrata in vigore della Legge Reg.le):
Premesso quanto sopra, viene di seguito esposto in 8 (otto) punti quanto ritenuto necessario per la correttta applicazione della L.R. n. 18/97, principalmente per la classificazione delle attività di affittacamere, come previsto dall’art. 6 della L.R. 18/97, ma anche per dettare criteri di indirizzo e di coordinamento relativi alle previste tipologie di strutture extra-alberghiere, rivolti sia agli enti preposti all’applicazione della Legge Reg.le, sia all’utenza che ha mostrato grande interesse per le tipologie proposte, in concomitanza con l’imminente evento giubilare del 2000.
1 - FINALITA' E DEFINIZIONE DELE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE
La normativa di cui alla Legge Regionale n°18/97, disciplina gli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie, in conformità dei principi contenuti nella Legge quadro sul turismo (Legge n° 217 del 17.5.83), nel territorio della Regione Lazio, secondo le seguenti definizioni di cui all’art.6 della L. n° 217/83:
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1.1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive extra-alberghiere gestite da privati, composte da non più di 6 camere ammobiliate, con un massimo di 12 posti letto, ubicate in non più di due appartamenti, siti nello tesso stabile, nei quali sono offerti allogggio ed eventualmente servizi complementari.
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2- DESTINAZIONI D’USO DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE, VINCOLO DI DESTINAZIONE E COMPATIBILITA' URBANISTICA.
2.1. Gli esercizi di affittacamere, sia continuativi che saltuari, rispettivamente previsti dall’art.2 comma 1 ed all’art. 8 della L.R. n° 18/97, possono essere realizzati solo in unità immobiliari apparteneti allle seguenti categorie catastali:
A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A7 - A8 - A11
2.2. Gli ostelli per la gioventù e le case per ferie (art.2 commi 2 e 3 della L.R. n° 18/97) possono essere realizzati in immobili destinati ad abitazione collettiva (art.2, comma 4 della L.R. n° 17/97) appartenenti alla categoria catastale B1.
- Le case per ferie possono essere realizzate anche in unità immobiliari destinate ad abitazioni appartenenti alle categorie catastali riportate al punto 2.1.
2.3. Per poter utilizzare unità immobiliari appartenenti a categorie catastali diverse da quelle riportate nei punti precedenti per lo svolgimento di attività di affittacamere, case per ferie o ostelli per la gioventù, è necessaria la preventiva autorizzazione, concessione o documentazione equipollente comunale che autorizzi il cambio di destinazione d’uso nel rispetto dei regolamenti edilizi comunali e delle previsioni degli strumenti urbanistici regionali, comprensoriali e comunali.
2.4. Gli esercizi di affittacamere, gli ostelli per la gioventù e case per ferie che, ricadendo nelle casistiche di appartenenza alle categorie catastali pertinenti non debbono apportare modifiche alla destinazione d’uso, dovranno adempiere alle sole disposizioni amministrative previste dalla L. R. n° 18/97.
2.5. Secondo quanto previsto dall’art. 8 della Legge 217/83, gli ostelli per la gioventù sono soggetti alla disciplina del vincolo di destinazione che, secondo gli indirizzzi di programmazione regionale, devono vincolare l’immobile ove si svolge tale attività (specie se oggetto di contributi e/o finanziamenti statali e regionali) alla specifica destinazione d’uso di ostello, per una durata minima di 10 anni.
- Detto vincolo di destinazione può essere rimosso secondo quanto previsto dal 5° comma del citato art. 8.
3- REQUISITI DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE
3.1. Le strutture ricettive di cui all’art.2 e quelli di cui all’art.8 della L.R. n° 18/97 devono avere requisiti igienico-sanitari e di sicurezza nel rispetto delle normative vigenti e tutto quanto altro previsto dai regolamenti comunali per i locali di abitazione, nonché rispettare i seguenti requisiti minimi:
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- superficie minima per camera doppia al netto di ogni locale accessorio = 14 mq;
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3.2. Le strutture ricettive di cui all’art.2 della L.R. n° 18/97 devono avere requisiti strutturali e funzionali minimi di cui alle tabelle A, B e C (parte integrante della Legge regionale) nonché rispettare le dimensioni di cui al precedente punto 3.1. tenuto conto che deve essere garantito il funzionale utilizzo delle camere (ovvero si deve poter accedere alle camere da letto destinate agli ospiti comodamente e senza dover attraversare altri vani, non ad uso comune, destinati ad altro ospitato).
3.3. Con la deliberazione di cui il presente allegato fa parte integrante, in ottemperanza del comma 2 dell’Art. 4 della L.R. n° 18/97, si intendono revisionate ed integrate le tabelle A, B e C con l’inserimento di cui ai dimensionamenti elencati al punto 3.1. ed ai servizi e dimensionamenti elencati al successivo punto 4.
4- SERVIZI OFFERTI E CLASSIFICAZIONE.
4.1. Gli esercizi di affittacamere possono offrire i servizi complementari ed accessori di cui al comma 1 dell’art.5 della L.R. n° 18/97 ed in particolare:
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- l’uso della cucina, dove la stessa deve essere in apposito vano. É fatto divieto assoluto di usare fornelli o simili nelle camere;
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4.2. Gli ostelli della gioventù possono offrire i servizi complementari ed accessori di cui al comma 2 dell’art. 5 della L.R. n° 18/97 ed in particolare:
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-uso della cucina comune per la preparazione di pasti da parte degli ospiti, in vani non inferiori a 8 mq. per un massimo di 16 alloggiati; vano per la consumazione dei pasti di metratura non inferiore a 0.50 mq. per alloggiato e comunque non inferiore a 3 mq. ad alloggiato; vani ad uso promiscuo (uso cucina e consumazione pasti) dove il vano cucina dovrà essere incrementato rispetto alla metratura di base (8 mq.) di un minimo di 0.50 mq. per ogni persona alloggiata;
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4.3. Le case per ferie possono offrire i servizi complementari ed accessori di cui al comma 3 dell’art. 5 della L.R. n°18/97.
4.4. La dotazione minima dei servizi igienici è quella di seguito elencata:
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- n°1 ogni 6 posti letto per l’attività di affittacamere;
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4.5. Mentre gli ostelli per la gioventù e le case per ferie sono classificati in un’unica categoria secondo quanto stabilito dall’art.6 della L.R. n°18/97, gli esercizi di affittacamere sono classificati nelle categorie 1°, 2° e 3° tenendo conto, oltre che dei requisiti posseduti e dei servizi complementari offerti, di cui all’art.5, comma 1, della L.R. n° 18/97, anche di quanto previsto nelle seguenti tabelle di classificazione 4.5.1 e 4.5.2.
TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER ATTIVITA' DI AFFITTACAMERE
4.5.1. Dati quantitativi:
a. RAPPORTO PERCENTUALE DEI SERVIZI IGIENICI E NUMERO DEI POSTI LETTO:
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A= n°sevizi igienici ............................
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b. RAPPORTO TRA MQ. TOTALI E NUMERO DEI POSTI LETTO:
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A= totale dei mq. utili ......................
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Nei mq totali sono compresi i servizi e gli spazi comuni interni alla o alle unità immobiliari, ma esclusi eventuali servizi di ristorazione di cui al terzultimo paragrafo del punto 1.1.; eventuali spazi esterni di esclusiva pertinenza delle unità immobiliari come balconi, porticati, terrazze e simili vengono calcolate al 50% della loro superficie; giardini o aree di superficie non superiore alla metà della superficie interna vengono calcolati al 30% della loro superficie; giardini o aree di superficie superiore alla metà della superficie interna, (calcolati fino ad un massimo di 500 mq) vengono considerati al 20% della loro superficie.
c. RAPPORTO TRA MQ. UTILI DELLE CAMERE E NUMERO DEI POSTI LETTO:
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A= mq utili delle camere ....................
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4.5.2. Dati qualitativi. Oltre che ad un buono stato di conservazione delle unity´ immobiliari poste al servizio della attività di affittacamere, che è elemento essenziale e comune a tutte le tre classsificazioni previste, viene valutato il possesso dei seguenti requisiti ed assegnato il relativo punteggio:
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USI:
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La fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione una volta alla settimana oltre che ad ogni cambio di ospite nonchè la pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e, comunque almeno due volte la settimana, si intende compresa nei servizi minimi obbligatori e non costituiscono punteggio.
L’APT, competente per territorio, procede alla classificazione, nei tempi stabiliti, sommando i punteggi di cui ai precedenti punti 4.5.1 e 4.5.2 e classificando gli esercizi di affittacamere come segue in ordine di importanza decrescente:
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III° categoria fino a punti 8 punti
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5- ESERCIZIO SALTUARIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE.
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5.1. Il servizio offerto riconducibile al "Bed & Breakfast" dovrà essere classificato come tale e dovrà rispondere ai requisiti tecnici di cui ai precedenti punti ed in particolare al punto 4.1. nonché a quanto espresso nell’art. 8 della L.R. n° 18/97 per quanto riguarda i cibi e le bevande, salvo restando che queste ultime possono essere servite riscaldate.
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6- ADEMPIMENTI IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA DELLE ATTIVITA' EXTRA-ALBERGHIERE.
Le autorizzazioni all’esercizio di cui all’art. 7 della L.R. 18/97 e le domande d cui all’art. 8, sono soggette al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali previste dalla L.R. n°30 del 2.5.80 e con gli importi determinati alla voce 22 della tariffa annessa al D.L. 22.6.91 n.230 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla normativa vigente in materia fiscale.
A tale adempimento non è soggetto l'esercizio del B&B.
7- ART.16 DELLA L.R. N°18/97 - nota a chiarimento.
La normativa detta dall’art. 16 non riguarda le residenze turistico-alberghiere (residences) operanti alla data di entrata in vigoere della L.R. n° 18/97.
Pertanto dette attività preesistenti all’entrata in vigore della citata legge regionale, potranno continuare ad operare secondo i precedenti criteri di classificazione anche oltre la scadenza fissata di 180 giorni (comma 1) e comunque fino all’uscita di specifica normativa regionale.